Regolamentazione Regione Abruzzo

Nella Regione Abruzzo il Servizio Educativo Domiciliare prevede un massimo di 10 bambini e la presenza nella struttura di un’educatrice in possesso di un titolo di studio abilitante per gli asili nido, che può anche affiancare la proprietaria della casa che non ha un proprio titolo.

Per maggiore chiarezza rispetto ai titoli abilitanti, Le riepiloghiamo quanto segue: Il DLgs 65/2017 norma nell’articolo 4, comma 1, punto e), e nel successivo articolo 14, comma 3, per quanto concerne i titoli di studio idonei per essere educatrice di Nido d’infanzia e altri Servizi per l’Infanzia a partire dall’anno educativo 2019/2020, indica esplicitamente:

  • Laurea in Scienze dell’educazione e della formazione (classe L19) con “indirizzo specifico per educatori dei servizi educativi per l’infanzia”
  • Laurea quinquennale a ciclo unico in Scienze della Formazione Primaria, “integrata da un corso di specializzazione per complessivi 60 crediti formativi universitari, da svolgersi presso le università”.

Il Decreto Legislativo 65 del 13 aprile 2017 non è però retroattivo: infatti l’articolo 14, comma 3, prevede che “continuano ad avere validità per l’accesso ai posti di educatore dei servizi per l’infanzia i titoli conseguiti nell’ambito delle specifiche normative regionali ove non corrispondenti a quelli di cui al periodo precedente, conseguiti entro la data di entrata in vigore del presente decreto”. La data di entrata in vigore del Decreto Legislativo 65/2017 è il 31 maggio 2017.